Art. 16

In vigore dal 28 feb 1951
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste verrà determinata la somma da assegnarsi al l'Ente per l'esercizio 1950-1951, mediante prelevamento sulla somma di 7 miliardi prevista dal terzo comma dell' della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Per gli esercizi finanziari 1951-52 al 1959-60 incluso, sarà provveduto secondo le norme del quarto comma del citato , con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
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Art. 16 Norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, numero 841, a territori dell'Emilia e del Veneto e istituzione dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano. — Testo vigente | Portale Normativo