Art. 16
In vigore dal 28 feb 1951
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste verrà determinata la somma da assegnarsi al l'Ente per l'esercizio 1950-1951, mediante prelevamento sulla somma di 7 miliardi prevista dal terzo comma dell' della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Per gli esercizi finanziari 1951-52 al 1959-60 incluso, sarà provveduto secondo le norme del quarto comma del citato , con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;69#art-16