Art. 5

In vigore dal 28 feb 1951
Il presidente è assistito da un Consiglio costituito da dodici membri, dei quali sette scelti fra persone specialmente esperte dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria ed alla colonizzazione o rappresentanti delle categorie agricole e cinque in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale. I componenti il Consiglio sono nominati con decreto de Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;69#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo