Art. 1

In vigore dal 28 feb 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altipiano della Sila e dei territori jonici contermini; Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini; Vista la delega contenuta negli della predetta legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le finanze; Decreta: . Ai sensi dell' della legge 21 ottobre 1950, numero 841, ai territori determinati come appresso si applicano, con le deroghe stabilite nella legge suddetta, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni. 1) Provincia di Venezia. Comuni di: Chioggia - Cavarzere. 2) Provincia di Rovigo. Comuni di: Ariano Polesine - Contarina - Corbola - Loreo - Porto Tolle - Taglio di Po - Rosolina - Donada. 3) Provincia di Ferrara. Comuni di: Argenta - Portomaggiore - Codigoro - Copparo - Formignano - Jolanda di Savoia - Lago Santo - Massafiscaglia - Migliarino - Ostellato - Comacchio - Mesola. 4) Provincia di Ravenna. Comune di Ravenna.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;69#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo