Art. 17

In vigore dal 28 feb 1951
La Sezione speciale esercita tutte le funzioni indicate all' della legge 12 maggio 1950, n. 230, e agli della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;67#art-17

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