Art. 16

In vigore dal 28 feb 1951
Il versamento alla Sezione delle somme ad essa assegnate verrà effettuato su presentazione di certificati da emettersi in relazione allo sviluppo dell'attività svolta dagli Ispettorati compartimentali agrari per la Puglia, per la Lucania e per l'Abruzzo e Molise, secondo la rispettiva competenza. Tali certificati dovranno essere vistati per approvazione, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di autorizzare l'anticipazione alla Sezione speciale: all'atto della costituzione, del 20% della somma assegnata per l'esercizio 1950-51; all'inizio di ciascuno degli esercizi successivi, del 20% della somma assegnata per l'esercizio stesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;67#art-16

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