Art. 15
In vigore dal 28 feb 1951
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste verrà determinata la somma da assegnarsi alla Sezione speciale per l'esercizio 1950-51, mediante prelevamento sulla somma di lire 28 miliardi prevista dal secondo comma dell' della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Per gli esercizi finanziari 1951-52 al 1959-60, incluso, la somma da assegnarsi annualmente alla Sezione speciale secondo le norme del primo comma del citato , verrà determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;67#art-15