Art. 24

In vigore dal 28 feb 1951
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1951 EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - VANONI - PELLA - PICCIONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1951 Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 167. - CARLOMAGNO
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Art. 24 Norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, numero 841, a territori della Puglia, della Lucania e del Molise e istituzione presso l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania di una Sezione speciale per la riforma fondiaria. — Testo vigente | Portale Normativo