Art. 21

In vigore dal 28 feb 1951
Le osservazioni relative ad eventuali errori od omissioni dei piani particolareggiati di espropriazione debbono essere proposte dagli interessati, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diretta alla Sezione, nel termine indicato nell' della legge 12 maggio 1950, n. 230.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;67#art-21

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