Art. 19

In vigore dal 28 feb 1951
La Sezione svolge, di regola, la sua attività attraverso programmi predisposti dal presidente, sentito il parere dal Consiglio, ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. Le variazioni di tali programmi e le eventuali deliberazioni in deroga, sono adottate con le stesse modalità. Nei casi di urgenza le deliberazioni in deroga possono essere adottate dal presidente e dallo stesso dichiarate immediatamente eseguibili, ma, entro otto giorni, devono essere trasmesse al Ministro, corredate dal parere del Consiglio, per l'approvazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;67#art-19

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