Art. 4

In vigore dal 28 feb 1951
Altri organi della Sezione sono: a) il Consiglio per la Sezione speciale b) il Collegio sindacale. Il presente decreto determina i casi nei quali deve essere sentito il parere del Consiglio. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza sulla Sezione speciale e ne coordina le funzioni ed i compiti. Alla Sezione speciale non si applicano le norme dello statuto dell'Ente approvato con decreto Ministeriale 10 maggio 1947, nè quelle del citato decreto legislative 18 marzo 1947, n. 281, che siano incompatibili con le norme del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;67#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo