Art. 3

In vigore dal 28 feb 1951
La Sezione speciale ha gestione autonoma e patrimonio distinto da quello dell'Ente. Il presidente dell'Ente è anche presidente della Sezione speciale. Egli, ove non ne venga autorizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non potrà far parte del Consiglio di amministrazione di società o enti che operano in Puglia e Lucania o nella provincia di Campobasso. Al presidente sono attribuiti tutti i poteri di rappresentanza e di amministrazione della Sezione speciale. Tali poteri, qualora ricorrano giustificate esigenze, potranno essere devoluti ad un commissario per la Sezione speciale, da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri. Il commissario resta in carica per un periodo di tempo non superiore ad un anno e può essere riconfermato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;67#art-3

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Art. 3 Norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, numero 841, a territori della Puglia, della Lucania e del Molise e istituzione presso l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania di una Sezione speciale per la riforma fondiaria. — Testo vigente | Portale Normativo