Art. 9
In vigore dal 28 feb 1951
Sono soggette all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste le deliberazioni del presidente indicate alle lettere: a), e), f), g), i), l), m), n), o), q), r), ed s) del precedente , nonché le deliberazioni relative alle assunzioni del personale e all'eventuale distacco presso la Sezione speciale dei dipendenti dell'Ente.
Il regolamento indicato alla lettera b) è approvato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per il tesoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;67#art-9