Art. 13
In vigore dal 28 feb 1951
Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria della Sezione provvede un Collegio sindacale composto di tre membri effettivi e di tre supplenti, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
I membri effettivi sono designati uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dal Ministero del tesoro, uno dalla Corte dei conti; i tre supplenti, rispettivamente, dai predetti Ministeri e dalla stessa Corte.
Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed i singoli membri possono essere riconfermati.
Il Collegio trasmette trimestralmente al Ministro per l'agricoltura e le foreste una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria della Sezione speciale.
L'esercizio finanziario della Sezione ha inizio col 1 ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Sono comunicati, per l'approvazione, al Ministro per l'agricoltura e le foreste entro il mese di agosto il bilancio preventivo, entro il mese di marzo quello consuntivo e, appena adottate, le deliberazioni che modificano gli stanziamenti di bilancio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;67#art-13