Art. 11
In vigore dal 28 feb 1951
La Sezione speciale ha un proprio direttore nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione del presidente dell'Ente, sentito il Consiglio per la Sezione speciale.
Il direttore interviene, senza voto, alla seduta del Consiglio e controfirma i verbali.
Egli dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi della Sezione e ne risponde direttamente al presidente.
Cura la esecuzione di tutte le deliberazioni del presidente accertando che siano adottate con l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni emanate dal Ministro per l'agricoltura, e le foreste.
Controfirma i mandati di pagamento e tutte le deliberazioni del presidente che comportino spese per la Sezione o che comunque ne impegnino il patrimonio.
Firma la corrispondenza e gli atti diversi da quelli indicati nel comma precedente, per i quali abbia ricevuto delega dal presidente.
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste uno dei funzionari della Sezione speciale può essere incaricato di sostituire il direttore in caso di assenza o di impedimento.
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il direttore può essere incaricato di sostituire il presidente, in caso di assenza o di impedimento di breve durata, per il compimento degli atti urgenti di semplice amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;67#art-11