Statuto dell'Automobile Club d'Italia

Art. 67

In vigore dal 1 dic 1950
Le proposte di modifica del presente statuto debbono essere formulate dal Consiglio generale o da tanti rappresentanti degli A.C. e degli altri enti ed associazioni aderenti che rappresentino in complesso un terzo dei voti spettanti alla totalità dei membri. Le proposte di modificazione devono essere inviate al presidente dell'A.C.I. il quale, entro trenta giorni, deve convocare l'Assemblea affinché deliberi sulle proposte. Per la validità delle deliberazioni occorre, in ogni caso, l'intervento di almeno tre quarti dei membri e tanti voti favorevoli che raggiungano almeno i due terzi di quelli spettanti alla totalità dei membri intervenuti o non alla riunione. Le deliberazioni anzidette non hanno corso se non sono approvate dal Commissariato per il turismo. Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri DE GASPERI.
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Art. 67 Norme concernenti l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) ed approvazione del nuovo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo