Statuto dell'Automobile Club d'Italia

Art. 66

In vigore dal 1 dic 1950
I revisori dei conti in carica al momento della messa in liquidazione esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-66

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