Statuto dell'Automobile Club d'Italia

Art. 62

In vigore dal 1 dic 1950
Il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Consiglio direttivo ed a quella dei revisori dei conti, deve essere depositato presso la direzione dell'A.C. a disposizione dei soci, non meno di venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea nella quale questa è chiamata a deliberare sul bilancio stesso. Entro un mese dalla delibera dell'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo deve essere trasmesso al Comitato esecutivo dell'A.C.I. per l'approvazione.
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Art. 62 Norme concernenti l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) ed approvazione del nuovo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo