Statuto dell'Automobile Club d'Italia

Art. 57

In vigore dal 1 dic 1950
Il presidente è il legale rappresentante dell'A.C. Egli può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e si intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari, compresa quella di delegarne temporaneamente ad altri alcune determinate. In assenza del presidente i suoi poteri sono esercitati dal vice presidente.
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Art. 57 Norme concernenti l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) ed approvazione del nuovo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo