Statuto dell'Automobile Club d'Italia

Art. 55

In vigore dal 1 dic 1950
Il Consiglio direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima. In particolare il Consiglio direttivo: a) predispone i regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei servizi dell'A.C.; b) nomina le commissioni istituite con deliberazioni dell'Assemblea; c) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'A.C. nei limiti del presente statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea; d) delibera le norme relative all'assunzione, allo stato giuridico ed al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente dall'A.C. da sottoporsi all'approvazione del Commissariato per il turismo previo parere del Comitato esecutivo dell'A.C.I.; e) delibera sui provvedimenti di ammissione e di licenziamento del personale stesso; f) formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell'Assemblea dei soci; g) predispone i bilanci preventivi e consuntivi con le relazioni da sottoporre all'Assemblea dei soci.
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