Statuto dell'Automobile Club d'Italia
Art. 50
In vigore dal 1 dic 1950
L'Assemblea dei soci è convocata dal presidente dell'A.C. mediante avviso esposto nell'albo sociale e mediante invito raccomandato spedito ad ogni socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'avviso e l'invito indicano gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, l'ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione, la quale potrà effettuarsi non meno di 24 ore dopo quella fissata per la prima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-50