Statuto dell'Automobile Club d'Italia›Parte II
Art. 45
In vigore dal 1 dic 1950
Sono soci diretti dell'A.C.I. gli automobilisti, italiani o stranieri, non aventi la residenza nel territorio dello Stato italiano, i quali abbiano presentato la domanda di iscrizione ad una delegazione all'estero o ad un ufficio dell'A.C.I. incaricato dell'assistenza a favore degli automobilisti stranieri di passaggio nello Stato.
L'importo della quota dovuta dai soci contemplati nel presente articolo è annualmente stabilito dal Consiglio generale dell'A.C.I.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-45