Statuto dell'Automobile Club d'ItaliaParte II

Art. 41

In vigore dal 1 dic 1950
Chi aspira ad ottenere la qualità di socio deve presentare apposita domanda. Sull'accoglimento della domanda si pronuncia il Consiglio direttivo dell'A.C. Contro la decisione che respinge la domanda è ammesso il ricorso dell'interessato al Consiglio generale dell'A.C.I. entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. All'accoglimento della domanda il socio è tenuto a versare l'importo stabilito per la quota sociale. I soci hanno diritto a tutti i benefici assistenziali organizzati dal proprio A.C. nonché a tutte le manifestazioni indette dallo stesso.
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Art. 41 Norme concernenti l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) ed approvazione del nuovo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo