Statuto dell'Automobile Club d'Italia›Parte II
Art. 41
In vigore dal 1 dic 1950
Chi aspira ad ottenere la qualità di socio deve presentare apposita domanda.
Sull'accoglimento della domanda si pronuncia il Consiglio direttivo dell'A.C. Contro la decisione che respinge la domanda è ammesso il ricorso dell'interessato al Consiglio generale dell'A.C.I. entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
All'accoglimento della domanda il socio è tenuto a versare l'importo stabilito per la quota sociale.
I soci hanno diritto a tutti i benefici assistenziali organizzati dal proprio A.C. nonché a tutte le manifestazioni indette dallo stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-41