Statuto dell'Automobile Club d'Italia

Art. 36

In vigore dal 1 dic 1950
L'Assemblea con deliberazione approvata da almeno i quattro quinti dei voti spettanti alla totalità dei suoi componenti può proporre al Governo lo scioglimento dell'A.C.I. In caso di scioglimento il Governo provvederà alla nomina del liquidatore e indicherà la destinazione da darsi al patrimonio dell'Ente.
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