Statuto dell'Automobile Club d'Italia
Art. 36
In vigore dal 1 dic 1950
L'Assemblea con deliberazione approvata da almeno i quattro quinti dei voti spettanti alla totalità dei suoi componenti può proporre al Governo lo scioglimento dell'A.C.I.
In caso di scioglimento il Governo provvederà alla nomina del liquidatore e indicherà la destinazione da darsi al patrimonio dell'Ente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-36