Statuto dell'Automobile Club d'Italia
Art. 33
In vigore dal 1 dic 1950
La gestione dei servizi delegati dallo Stato e da altri enti pubblici forma oggetto di uno speciale bilancio di previsione delle entrate e delle spese e di uno speciale conto consuntivo.
Il controllo su tale gestione, ad integrazione delle funzioni spettanti al Collegio dei revisori, è esercitato da un Comitato di vigilanza composto:
a) di un rappresentante del Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari - con funzione di presidente;
b) di un rappresentante del Commissariato per il turismo;
c) di due rappresentanti dell'A.C.I. designati dal presidente dell'A.C.I.;
d) di un rappresentante per ciascuno degli altri Ministeri od enti che affidassero servizi all'A.C.I.
Il Comitato è anche investito di attribuzioni consultive in ordine alla organizzazione e al funzionamento dei servizi delegati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-33