Statuto dell'Automobile Club d'Italia
Art. 31
In vigore dal 1 dic 1950
Nel caso che qualcuno degli stanziamenti sia esaurito nel corso dell'esercizio e nel bilancio ne esistano altri che offrano disponibilità, è in facoltà del Consiglio generale di autorizzare lo storno delle somme occorrenti da un capitolo all'altro del bilancio.
Il fondo per le spese impreviste preveduto all', lettera n), del presente statuto, è stanziato annualmente in misura non superiore al decimo del complesso delle entrate ordinarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-31