Statuto dell'Automobile Club d'Italia

Art. 31

In vigore dal 1 dic 1950
Nel caso che qualcuno degli stanziamenti sia esaurito nel corso dell'esercizio e nel bilancio ne esistano altri che offrano disponibilità, è in facoltà del Consiglio generale di autorizzare lo storno delle somme occorrenti da un capitolo all'altro del bilancio. Il fondo per le spese impreviste preveduto all', lettera n), del presente statuto, è stanziato annualmente in misura non superiore al decimo del complesso delle entrate ordinarie.
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Art. 31 Norme concernenti l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) ed approvazione del nuovo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo