Statuto dell'Automobile Club d'Italia
Art. 17
In vigore dal 1 dic 1950
Il Consiglio generale è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima.
In particolare il Consiglio generale:
a) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'A.C.I. e degli A.C. nei limiti dello statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) svolge l'azione di coordinamento e di controllo che si rende necessaria in relazione a quanto disposto alla lettera a), adottando i provvedimenti atti a garantirne l'efficacia;
c) approva i regolamenti di carattere generale emanati dal singoli A.C. a norma dell';
d) dirime gli eventuali conflitti tra gli A.C.;
e) propone, per gravi motivi, al Commissariato per il turismo, lo scioglimento degli organi direttivi degli A.C.;
f) delibera sulle domande di ammissione all'A.C.I. degli enti ed associazioni menzionati all';
g) approva i regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei servizi istituzionali dell'A.C.I.;
h) ratifica la composizione delle commissioni di cui al successivo ;
i) predispone i bilanci preventivo e consuntivo con le relazioni da sottoporre all'Assemblea;
l) procede alla nomina ed alla eventuale revoca del segretario generale stabilendone le attribuzioni ed il trattamento economico. Il segretario generale può essere scelto anche all'infuori dei funzionari dell'Ente ed è di diritto il segretario del Consiglio generale;
m) delibera le norme generali relative all'assunzione allo stato giuridico e al trattamento economico e di quiescenza del personale da sottoporre all'approvazione del Commissariato per il turismo;
n) autorizza, in caso di necessità, lo storno di fondi da uno ad altro articolo del bilancio di previsione, nonché il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nello stesso bilancio.
Storico versioni
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