Statuto dell'Automobile Club d'Italia
Art. 21
In vigore dal 1 dic 1950
Il presidente dell'A.C.I. designato dall'Assemblea - ai sensi dell' - è nominato, previo parere favorevole del Commissariato per il turismo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'A.C.I., dura in carica tre anni e può essere confermato.
Il presidente sorveglia l'attività amministrativa degli A.C. con facoltà di fare eseguire ispezioni e controlli da parte di funzionari dell'A.C.I.
Può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell'Assemblea o del Consiglio generale o del Comitato esecutivo e si intende munito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari, compresa quella di delegarne temporaneamente ad altri alcune determinate.
In assenza del presidente i suoi poteri sono esercitati dal vice presidente più anziano, e in mancanza di questi da quello designato dal presidente.
Al presidente o, in sua assenza, al vice presidente più anziano disponibile, spetta, altresì, la presidenza del Consiglio di amministrazione per il personale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-21