Statuto dell'Automobile Club d'Italia
Art. 22
In vigore dal 1 dic 1950
La competenza a decidere eventuali controversie tra l'A.C.I. e gli A.C. è devoluta ad un apposito Collegio arbitrale composto di tre membri, uno per ciascuna delle parti e il presidente nominato dal Presidente del Consiglio di Stato. Il rappresentante dell'A.C.I. è nominato di volta in volta dal presidente dell'A.C.I.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-22