Statuto dell'Automobile Club d'Italia

Art. 22

In vigore dal 1 dic 1950
La competenza a decidere eventuali controversie tra l'A.C.I. e gli A.C. è devoluta ad un apposito Collegio arbitrale composto di tre membri, uno per ciascuna delle parti e il presidente nominato dal Presidente del Consiglio di Stato. Il rappresentante dell'A.C.I. è nominato di volta in volta dal presidente dell'A.C.I.
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Art. 22 Norme concernenti l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) ed approvazione del nuovo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo