Art. 22
Statuto dell'Automobile Club d'Italia

Art. 22

17 / 67
In vigore dal 1 dic 1950
La competenza a decidere eventuali controversie tra l'A.C.I. e gli A.C. è devoluta ad un apposito Collegio arbitrale composto di tre membri, uno per ciascuna delle parti e il presidente nominato dal Presidente del Consiglio di Stato. Il rappresentante dell'A.C.I. è nominato di volta in volta dal presidente dell'A.C.I.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-22