Statuto dell'Automobile Club d'Italia

Art. 18

In vigore dal 1 dic 1950
Il Consiglio generale si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del presidente e quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle adunanze occorre la presenza di oltre la metà dei componenti. Ciascun membro ha diritto ad un solo voto. Il Consiglio decide a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
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Art. 18 Norme concernenti l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) ed approvazione del nuovo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo