Statuto dell'Automobile Club d'Italia
Art. 23
In vigore dal 1 dic 1950
Per il più efficace conseguimento degli scopi dell'A.C.I. il Consiglio generale può istituire le seguenti Commissioni:
a) la Commissione sportiva automobilistica italiana;
b) la Commissione turistica;
c) la Commissione per l'automobilismo industriale;
d) la Commissione del traffico e della circolazione;
e) la Commissione tecnica;
f) la Commissione giuridica.
I componenti delle singole commissioni sono nominati dal presidente sentito il Comitato esecutivo.
Le Commissioni hanno funzioni consultive, con facoltà di iniziativa e di proposte, da presentare al presidente dell'A.C.I., per l'esame e per lo studio delle questioni che rientrano nella loro rispettiva competenza.
La Commissione Sportiva Automobilistica italiana (C.S.A.I.) è costituita con il concorso dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale fra industrie Automobilistiche ed Affini (A.N.F.I.A.A.). Ad essa sarà delegato, dal presidente in via temporanea e dal Consiglio generale in via permanente, il potere sportivo menzionato all' comma d), del presente statuto anche ai fini della formulazione dei regolamenti sportivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-23