Statuto dell'Automobile Club d'ItaliaParte II

Art. 43

In vigore dal 1 dic 1950
La qualità di socio si perde per scadenza del termine del vincolo associativo, per volontarie dimissioni, per morte, per radiazione. La radiazione è pronunciata dal Consiglio direttivo dell'A.C. allorchè il socio abbia mancato all'onore o ai doveri sociali. Contro la decisione del Consiglio direttivo dell'A.C. il socio, entro trenta giorni dalla comunicazione, può ricorrere al Consiglio generale dell'A.C.I. La decisione del Consiglio generale è inappellabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-43

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 43 Norme concernenti l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) ed approvazione del nuovo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo