Art. 43
Statuto dell'Automobile Club d'ItaliaParte II

Art. 43

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In vigore dal 1 dic 1950
La qualità di socio si perde per scadenza del termine del vincolo associativo, per volontarie dimissioni, per morte, per radiazione. La radiazione è pronunciata dal Consiglio direttivo dell'A.C. allorchè il socio abbia mancato all'onore o ai doveri sociali. Contro la decisione del Consiglio direttivo dell'A.C. il socio, entro trenta giorni dalla comunicazione, può ricorrere al Consiglio generale dell'A.C.I. La decisione del Consiglio generale è inappellabile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-43