Statuto dell'Automobile Club d'Italia
Art. 48
In vigore dal 1 dic 1950
L'Assemblea è costituita da tutti i soci, ciascuno del quali dispone di un solo voto.
L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali e in particolare:
a) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
b) nomina i componenti del Consiglio direttivo e i revisori dei conti;
c) delibera sugli argomenti del quali, prima della convocazione dell'Assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo o da almeno dieci membri dell'Assemblea;
d) delibera sugli altri argomenti espressamente demandati alla sua competenza dalle disposizioni del presente statuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-48