Statuto dell'Automobile Club d'Italia
Art. 51
In vigore dal 1 dic 1950
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione per la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero del membri presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.
In casi eccezionali, tenuto conto del numero dei soci; il Consiglio direttivo può disporre che l'Assemblea dei soci si pronunci mediante referendum.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-51