Statuto dell'Automobile Club d'Italia
Art. 57
43 / 67In vigore dal 1 dic 1950
Il presidente è il legale rappresentante dell'A.C.
Egli può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e si intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari, compresa quella di delegarne temporaneamente ad altri alcune determinate.
In assenza del presidente i suoi poteri sono esercitati dal vice presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-57