Statuto dell'Automobile Club d'Italia
Art. 64
In vigore dal 1 dic 1950
Il controllo dell'amministrazione dell'A.C. è affidato ad un Collegio composto di tre revisori effettivi e di tre supplenti nominati dall'Assemblea. Essi durano in carica un esercizio e possono essere riconfermati. Esercitano il loro incarico secondo le norme del codice civile sui sindaci delle società commerciali. I revisori centrali dei conti possono procedere a verifiche e ispezioni in qualunque sede o ufficio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-64