Art. 2
In vigore dal 1 dic 1950
Le sedi provinciali dell'A.C.I. assumono la denominazione di Automobile Club "A.C." seguito dal nome del rispettivo capoluogo e conservano la personalità giuridica ad esse riconosciuta con il regio decreto 24 novembre 1934, n. 2323.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-rd-2