Art. 3
In vigore dal 1 dic 1950
Il Commissario per il turismo può, per gravi motivi, sciogliere gli organi dell'Automobile Club d'Italia e dei singoli Automobile Club e nominare un commissario straordinario, il quale assume i poteri spettanti agli organi stessi ed entro sei mesi provvede alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria.
La gestione commissariale può essere prorogata per non più di sei mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-rd-3