Art. 1

In vigore dal 1 dic 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, con il quale fu eretto in ente morale il R. Automobile Club d'Italia e ne fu approvato lo statuto, e successive modificazioni; Visto il decreto luogotenenziale 6 novembre 1944, con il quale fu nominato un commissario straordinario all'A.C.I., con il compito anche di studiare e proporre le modifiche da apportarsi allo statuto dell'Ente; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 1946, con il quale veniva approvata la deliberazione n. 178 in data 11 gennaio 1946 del predetto commissario straordinario, intesa a ripristinare l'antica denominazione di "Automobile Club d'Italia"; Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per le finanze, per la difesa, per i lavori pubblici, per i trasporti e per l'industria e il commercio; Decreta: . L'Automobile Club d'Italia "A.C.I." con sede in Roma, eretto in ente morale con il regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissariato per il turismo. Ferme le disposizioni degli , primo comma, 2, 3 e 4 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, sono abrogate tutte le altre norme del citato regio decreto e successive modificazioni.
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