Art. 6
In vigore dal 14 nov 1950
I pagamenti verranno effettuati in Italia, applicando il cambio fisso di L. 1403,84 per ogni lira egiziana, corrispondente al cambio ufficiale in vigore per il mese di aprile 1948, decurtato del 3 per cento per diritti e spese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;880#art-6