Art. 1

In vigore dal 14 nov 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 16 maggio 1947, n. 512, che ha approvato e reso esecutivo in Italia l'Accordo italo-egiziano firmato a Parigi il 10 settembre 1946; Visto il decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 227, che approva e rende esecutive in Italia le note scambiate fra i Governi d'Italia e d'Egitto per le modalità di esecuzione dell'Accordo stesso; Visti gli articoli 81 e 87 della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 21 agosto 1949, n. 610, concernente le norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano firmato a Parigi il 10 settembre 1946; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per gli affari esteri; Decreta: . I prelevamenti di somme liquide effettuati dal Governo egiziano sui beni di pertinenza di cittadini italiani durante la gestione di sequestro dei beni stessi verranno rimborsati dal Tesoro italiano agli aventi diritto nella misura indicata dall' dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, approvato e reso esecutivo con la legge 16 maggio 1947, n. 512, e dai successivi impegni assunti con lo scambio di note del 25 settembre 1947, tra il Governo italiano ed il Governo egiziano, approvato con decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 227, nonché nei limiti di cui all' del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;880#art-1

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Art. 1 Modalita' di rimborso da parte del Governo italiano dei fondi liquidi gia' sequestrati in Egitto, in esecuzione degli accordi assunti con l'art. 2 dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946. — Testo vigente | Portale Normativo