Art. 2
In vigore dal 14 nov 1950
Le domande, oltre ai documenti che il richiedente possiede, atti a comprovare l'esistenza e l'ammontare del suo credito, devono essere corredate:
a) se trattasi di persone fisiche, dai certificati di cittadinanza e di residenza del richiedente;
b) se trattasi di persone giuridiche private, dalla copia dell'atto costitutivo e del provvedimento con cui è stata riconosciuta la personalità giuridica;
c) se trattasi di società legalmente costituita, dal certificato della cancelleria del competente tribunale, contenente gli estremi di deposito dell'atto costitutivo ed, ove esista, dello statuto, nonché delle eventuali successive modificazioni in base all'iscrizione del relativo registro;
d) se trattasi di imprese individuali, dai certificati di cittadinanza e di residenza del titolare dell'impresa;
e) se trattasi di società od associazioni di fatto, dai certificati di cittadinanza e di residenza rispettivamente degli amministratori o di coloro ai quali, secondo gli accordi degli associati è conferita la presidenza o la direzione dell'associazione, nonché la idonea documentazione dalla quale risulti che, in relazione alla sede ed alla prevalenza degli scopi perseguiti, la società o l'associazione deve considerarsi di nazionalità italiana;
f) se trattasi di società od associazioni costituite all'estero che siano state sottoposte a regime di sequestro, da un certificato rilasciato dalle competenti autorità consolari in cui sia specificato che gli interessi da esse rappresentati sono in prevalenza italiani, ovvero da analoga dichiarazione rilasciata da enti pubblici italiani eventualmente interessati nelle società stesse.
Per le persone giuridiche pubbliche è sufficiente la presentazione della sola domanda.
Nelle domande devono essere denunciati gli acconti e le anticipazioni corrisposte da organi italiani.
Le domande devono essere indirizzate, al Ministero del tesoro - Direzione generale tesoro - I.R.F.E.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;880#art-2