Art. 5
In vigore dal 14 nov 1950
L'Incaricato del Ministero del tesoro presso la Legazione d'Italia al Cairo curerà l'istruttoria delle domande presentate ai sensi del precedente , e provvederà a tutti gli accertamenti che si renderanno necessari ai fini della determinazione della consistenza di ciascun credito, nonché dell'ammontare degli eventuali acconti o sussidi corrisposti ai singoli interessati dallo stesso Sequestro generale.
Le domande documentate unitamente ad un rapporto dell'incaricato di cui al comma precedente e ad una dichiarazione esplicita rilasciata dall'interessato che nulla ha più da pretendere dal Governo italiano a titolo di rimborso dei beni sequestrati, saranno trasmesse al Ministero del tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;880#art-5