Art. 8

In vigore dal 14 nov 1950
Le somme già corrisposte ai cittadini dal Sequestro generale dei beni italiani a titolo di sussidio alimentare, di assistenza o per altro titolo comunque concesso con il blocco dei beni italiani in Egitto, verranno detratte dall'importo da liquidarsi agli aventi diritto. Verranno altresì detratte da detto importo le somme che per gli stessi motivi siano state anticipate in Italia da enti pubblici a pensionati del Governo egiziano, della Compagnia universale del canale di Suez o a qualsiasi altra persona fisica o giuridica che vanti diritto a rimborso da parte del Governo italiano per fondi liquidi già bloccati in Egitto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;880#art-8

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