Art. 9

In vigore dal 14 nov 1950
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 settembre 1950 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - SFORZA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1950 Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 37. - CARLOMAGNO
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