Art. 9
In vigore dal 14 nov 1950
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 settembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - SFORZA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1950
Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 37. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;880#art-9