Art. 3

In vigore dal 14 nov 1950
Nella liquidazione dei crediti derivanti da rapporti successori devono essere osservate le disposizioni vigenti in materia circa la prova della qualità di eredi dei creditori dello Stato. Gli atti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle competenti autorità consolari ed accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;880#art-3

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