Art. 6

In vigore dal 29 dic 1949
Al seguente personale in servizio presso le Commissioni internazionali di conciliazione spettano le seguenti indennità mensili: 1) traduttori....................... L. 15.000 2) archivisti....................... L. 10.000 3) dattilografe....................... L. 8.000
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-10-20;884#art-6

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