Art. 5

In vigore dal 29 dic 1949
Il trattamento del terzo membro presso le Commissioni di conciliazione viene fissato di volta in volta, in conformità delle disposizioni del Trattato di pace. Al rappresentante del Governo italiano presso ognuna delle Commissioni di conciliazione è corrisposta una indennità di L. 40.000 mensili se funzionario dello Stato; di L. 60.000 mensili, qualora si tratti di persona estranea all'Amministrazione dello Stato. All'agente generale del Governo italiano presso dette Commissioni è corrisposta una indennità mensile di L. 50.000. Agli agenti del Governo, se funzionari dello Stato, e corrisposta una indennità mensile di L. 30.000; tale indennità sarà elevata a L. 45.060 qualora si tratti di persona estranea all'Amministrazione dello Stato. Agli agenti sostituti sarà corrisposta una indennità di L. 20.000 mensili se funzionari dello Stato, da elevarsi a L. 30.000 qualora si tratti di persona estranea all'Amministrazione. Le indennità per gli agenti designati per la trattazione di singoli affari sono fissate di volta in volta con apposito decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Ministro per il tesoro. Ai segretari italiani nelle segreterie miste delle Commissioni di conciliazione è corrisposta, una indennità mensile di L. 20.000. Qualora la stessa persona cumuli le mansioni di rappresentante del Governo, agente del Governo o agente sostituto del Governo presso più di una Commissione di conciliazione il trattamento stabilito per uno solo di detti incarichi sarà elevato del 20% per ognuno degli incarichi cumulati, senza poter superare in nessun caso l'aumento complessivo dell'80% sul trattamento previsto per uno solo di detti incarichi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-10-20;884#art-5

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