Art. 4
In vigore dal 29 dic 1949
I segretari italiani delle segreterie miste delle Commissioni di conciliazione sono nominati con decreto del Ministro per gli affari esteri.
Il Ministro per gli affari esteri provvede alla scelta e designazione fra i propri dipendenti, nel limite di non oltre uno per ogni Commissione, di traduttori esperti e consulenti nonché d'intesa col Ministro per il tesoro, dell'altro personale eventualmente necessario al funzionamento delle Commissioni di di conciliazione, scelto anch'esso fra i dipendenti del Ministero degli affari esteri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-10-20;884#art-4